Qui si parla di riforme

Pubblicato il 2 settembre 2016, da Politica Italiana,Relazioni e interventi

IL NUOVO TITOLO V: COSA CAMBIA

Relazione di Paolo Giaretta al Seminario nazionale di “Agire politicamente” su “LA RIFORMA COSTITUZIONALE, QUALE DEMOCRAZIA?” – Vigo di Cadore – 30 agosto 2016

 

E’ molto positivo che il seminario organizzato da Agire Politicamente non abbia come finalità quello dello schieramento dell’Associazione a favore del Sì o del No ma quello di offrire a chi è interessato criteri di discernimento per la scelta che ognuno di noi sarà chiamato a fare con il voto al referendum.

 

Conservare la cultura del patriottismo costituzionale

Qual’è il modo migliore di difendere la Costituzione, i suoi valori ed i suoi principi? A mio avviso ricordando quello che ci spiegava Pietro Scoppola sul valore di un patriottismo costituzionale. Affrontando perciò il confronto con uno spirito di verità, le verità relative delle opinioni in questa materia, ma rispettando i contenuti dei testi che ci vengono proposti e le verità storiche accertate.

Non servono le faziosità. Di quelli che motivano il sì facendone derivare la soluzione di tutti i nodi politici del paese, o perfino miracolosi incrementi del PIL. O di quelli che per motivare il no falsano qualche verità storica o fanno dire al testo cose che nel testo non ci sono, o individuano il pericolo di un regime autoritario solo perché si passa da un sistema di bicameralismo perfetto ad un modello di bicameralismo differenziato, simile a quello di altri paesi europei di sicura fede democratica. Oppure utilizzando il referendum per una guerra politica a Matteo Renzi che non ha nulla a che fare con i contenuti della riforma

Ci sono, come in ogni decisione della politica, luci ed ombre ed ognuno, nel formarsi l’idea per il voto finale, può dare più valore alle luci o alle ombre, però bisogna farlo con spirito di verità e di onestà intellettuale. Come ci ricordava Aldo Moro “vale di più una parola detta discretamente, rispettosa e rispettabile”. Rispettosa delle opinioni degli altri, rispettabile per la serietà e validità delle argomentazioni.

 

Altri referendum sulla Costituzione

Siccome viviamo in tempi che facilmente rimuovono i fatti dalla memoria sarà bene che ci ricordiamo che questo non è il primo referendum sulla Costituzione che facciamo. Abbiamo votato nel 2001 sulle ampie modifiche del titolo V. Allora prevalse il Sì con il 64%. Parteciparono pochi elettori, probabilmente l’opinione pubblica ritenne la questione prevalentemente tecnica, nonostante l’acceso dibattito sulla questione federale, votarono infatti 16,8 milioni di elettori, il 34,9% del corpo elettorale. Nel referendum del 2006 sulle riforme proposte da Berlusconi invece la partecipazione fu molto più elevata. Votarono 25,3 milioni di elettori, il 53,8% del corpo elettorale e la proposta fu respinta con il 62% di No. Bisogna però dire che questa volta il referendum ha assunto un significato molto più ampio, coinvolgendo maggiormente passioni, visioni, idee, sentimenti, posizioni politiche. E devo dire che secondo me l’errore di comunicazione fatto da Renzi non è stato tanto un messaggio di personalizzazione (che del resto ha riconosciuto), quanto all’inizio una trionfalistica superficialità nel magnificare gli effetti della riforma, nell’esporne argomenti populistici, come la riduzione del numero dei parlamentari, ecc.

 

70 anni della Repubblica, premessa necessaria della Costituzione

Come farci guidare in questa riflessione? Secondo me è molto utile riflettere sul contesto storico in cui la Costituzione fu approvata. Ce ne ha data una davvero mirabile lettura la relazione di Pierluigi Castagnetti. Per capirne la genesi, gli aspetti fondamentali, le soluzioni consapevolmente trovate in un contesto storico, con la consapevolezza che avrebbero potuto essere soluzioni perfettibili. E ricordare anche che quest’anno ricorre il settantesimo della Repubblica. Quando, liberata l’Italia dalla tirannide del fascismo, irruppero sulla scena idee, personalità, valori nuovi. Forze politiche che affrontano sfide inedite, accettano i rischi della democrazia. Bisognava vincere, ma vincere con il consenso popolare, come si scelse di fare con il referendum Repubblica/Monarchia, in cui vinse la Repubblica con un margine esiguo. Accettando di dividere profondamente il paese dal punto di vista elettorale per dare legittimazione al nuovo regime democratico. Ma scegliendo poi di ritrovare una ampia unità del paese attorno alla nuova Costituzione. In un contesto politicamente molto incerto: nessuna sapeva quale sarebbe stato il futuro politico del paese. Alle elezioni per l’assemblea costituente infatti i risultati furono questi: il nuovo partito della DC raggiunse il 35,2%, i socialisti il 20,6%, i comunisti il 18,9, il Partito d’Azione che aveva avuto una grande influenza culturale dopo la caduta del fascismo, esprimendo anche un Presidente del Consiglio con Ferruccio Parri, fu severamente sconfitto nelle urne, raggiungendo un misero 1,4%. DC primo partito, ma la somma dei partiti di sinistra la sopravanzava. Un futuro politicamente incognito.

i tre "professorini" Giorgio La Pira, Aldo Moro, Giuseppe Dossetti

i tre “professorini” Giorgio La Pira, Aldo Moro, Giuseppe Dossetti

Penso che sarebbe davvero istruttivo se avessimo la pazienza di rileggere gli atti della Assemblea Costituente (ora leggibili al sito della Camera http://legislature.camera.it/). Non per citarne con letture superficiali qualche brano a sostegno delle proprie tesi, ma per comprendere oltre ogni retorica la complessità del lavoro, la fatica nell’inventare soluzioni, anche il senso del limite e della provvisorietà. In una Assemblea di 500 e passa costituenti in cui non tutti erano degli illustri giuristi pensosi del futuro. Anche allora, come nei Parlamenti che si sono succeduti, accanto a personalità di rilievo dal punto di vista della visione politica e della competenza tecnica sedevano persone poco competenti, politici improvvisati, con banalità e superficialità. Del resto la vera Costituzione fu redatta dal più ristretto nucleo della Commissione dei 75, articolata in tre sottocommissioni.

Il Capo provvisorio dello Stato De Nicola firma la Costituzione. A sinistre De Gasperi Presidente del Consiglio, a destra il comunista Scoccimarro Presidente dell'Assemblea Costituente

Il Capo provvisorio dello Stato De Nicola firma la Costituzione. Primo da sinistra De Gasperi Presidente del Consiglio, primo da destra il comunista Scoccimarro Presidente dell’Assemblea Costituente

 

Prima Parte l’innovazione, Seconda parte gli inevitabili compromessi

La lettura degli atti ci fa chiaramente capire la differenza tra la prima parte della Costituzione, con i principi fondamentali ed il resto del testo. Nella prima parte veramente si vede all’opera una fantasia creativa, la capacità di costruire un pensiero nuovo, partendo da visioni anche molto differenziate e riportandole a sintesi, non tanto un compromesso, ma un pensiero generatore di novità. E difatti la prima parte resta intatta come pensata dai costituenti.

Nella seconda parte invece vi è piena consapevolezza della provvisorietà di alcune soluzioni, della loro approssimazione bisognosa di una verifica attuativa. E questa la parte in cui è più visibile in effetti la necessità di un compromesso, con testi che cambiano anche radicalmente da un passaggio all’altro, rovesciando precedenti impostazioni. Basti pensare come la questione della composizione del Senato che è oggetto anche oggi di dibattito, sia variata durante i lavori della Costituente. Il relatore, l’illustre costituzionalista Costantino Mortati, nel presentare la proposta di un sistema bicamerale, afferma che la seconda Camera dovrebbe avere tre funzioni: una ritardatrice (!!!) delle decisioni prese dalla prima Camera per riflettere meglio, una di integrazione della rappresentanza (e Mortati propone che vi sia una forma di nomina non collegata con l’elezione diretta), una terza per assicurare la presenza di competenze specifiche. In un primo momento viene approvato un ordine del giorno in cui viene previsto che siano Regioni e Comuni ad eleggere il Senato. Poi si tornò indietro, non passò l’idea di un Senato composto da rappresentanze di carattere professionale ma ci si attestò su un modello che prevedeva un sistema misto, con l’elezione di un terzo da parte delle Regioni e due terzi a suffragio limitato dagli elettori con più di 25 anni, ed infine si arrivò alla soluzione finale: sistema bicamerale perfetto, con l’unica distinzione dell’età dell’elettorato attivo ed una diversa durata (sette anni) che però non venne mai applicata, perché per due legislature il Senato venne sciolto anticipatamente, fino alle successive modifiche della Costituzione che pareggiava la durata dei due rami del Parlamento.

Su una certa provvisorietà della seconda parte agì anche la limitatezza del tempo disponibile. La redazione mirabile della prima parte aveva assorbito larga parte del tempo previsto, nel frattempo si era realizzata l’estromissione delle sinistre dal governo ed era ormai necessario normalizzare il regime democratico con elezioni politiche che dessero la parola al popolo con l’elezione di un Parlamento con pieni poteri.

 

Voto finale unitario, scelta lungimirante dei leader politici

Dunque bisogna anche uscire dalla retorica di una progettazione unitaria della Carta e di una perfetta condivisione. Molti dei singoli articoli vennero approvati a maggioranza ma poi ci fu la scelta davvero lungimirante di arrivare ad un voto finale unitario , in particolare da parte dei due maggiori leader politici, De Gasperi e Togliatti, imponendosi anche ai rispettivi talvolta riottosi partiti. Eppure si era già realizzata la rottura dell’unità di governo. Ma l’uno e l’altro avevano ben presente la precarietà del radicamento dell’esperienza democratica, come non mancassero influenti ambienti che pensavano di poter riaprire la questione monarchica e di come fosse perciò necessario che la Carta Costituzionale fosse espressiva di una unità nazionale sui fondamenti giuridici della Repubblica. Di questa consapevolezza è chiara espressione l’intervento che fece Togliatti per giustificare la decisione (che rovesciava le precedenti posizioni del PCI) di votare a favore dell’inserimento dell’art. 7 che “costituzionalizzava” i Patti Lateranensi. Rispondendo a Pietro Nenni che aveva affermato che l’esclusione dei Patti non avrebbe aperto alcuna guerra di religione perché per fare la guerra occorre essere in due, e la sinistra non aveva nessuna intenzione di condurre una guerra alla Chiesa, Togliatti disse: “E’ vero, per fare la guerra occorre essere in due ma per dichiararla basta uno solo”. Togliatti aveva perfettamente capito le conseguenze negative per la fragile democrazia italiana se solo si fosse data occasione agli elementi più retrivi della gerarchia cattolica per dichiarare una estraneità del mondo cattolico al patto costituzionale.

La copertina di Time nel 1947 dedicata a Palmiro Togliatti

La copertina di Time nel 1947 dedicata a Palmiro Togliatti

Certo questo obiettivo di una condivisione del patto costituzionale non si è realizzato in occasione delle modifiche costituzionali di cui stiamo parlando, e questo non è un bene. Difficile però sostenere che questo sia avvenuto per una indisponibilità preventiva della maggioranza di Governo. Nel lungo iter di approvazione delle modifiche (due anni e 4 giorni, più del tempo impiegato dall’Assemblea Costituente per redigere l’intero testo della Costituzione) il testo iniziale del Governo composto di 44 articoli è stato cambiato in 27 articoli dal Senato ed in 18 dalla Camera, talvolta stravolgendo la proposta iniziale del Governo. Ognuno può farsi una opinione degli avvenimenti politici, ma certo è impossibile negare che la maggioranza ristretta con cui è stato approvato il testo (comunque più ampia della maggioranza di governo) sia figlia anche della decisione a priori di M5S di sottrarsi ad una fase di collaborazione parlamentare e di quella di Forza Italia che, dopo aver votato a favore nei primi due passaggi parlamentari, ha cambiato il voto in conseguenza della scelta di Mattarella a Presidente della Repubblica, scelta che non ha condiviso.

 

Quel che pensava Dossetti: bene la prima parte, limiti della seconda

Sulle vicende della Costituente ha scritto un recentissimo e bellissimo libro Paolo Paolo Pombeni, di cui consiglio davvero la lettura: “La questione costituzionale in Italia”, Il Mulino 2016.

A conclusione di questo inquadramento storico mi sembra che sia utile rileggere due giudizi di Giuseppe Dossetti, che con Aldo Moro e Giorgio La Pira, riuscì davvero ad esercitare una egemonia culturale, riconosciuta dagli avversari politici, nella scrittura della prima parte, giudizi che mi sembra diano ragione della distinzione che ho fatto. Scriveva Dossetti qualche anno dopo rievocando le vicende della Costituente: “Anche il più sprovveduto e ideologizzato dei costituenti non poteva non sentire sulle sue spalle l’ evento della guerra globale appena finita. Non poteva anche se lo avesse voluto, anche se lo avesse cercato di proposito in ogni modo, dimenticare le decine di milioni di morti, i mutamenti radicali nella mappa del mondo…Nel 1946 certi eventi di proporzioni immani erano ancora troppo presenti alla coscienza esperenziale per non vincere, almeno in sensibile misura, sulle concezioni di parte…e per non spingere in qualche modo tutti a cercare in fondo al di là di ogni interesse e strategia particolare un consenso comune, moderato ed equo.” Nel 1951 invece, ad appena tre anni dall’approvazione della Costituzione, Dossetti, deluso anche dalla evoluzione politica intervenuta, riservava parole critiche alla seconda parte: “”Questo sistema […] è stato strutturalmente predisposto sulla premessa di un contrappeso reciproco di poteri e quindi di un funzionamento complesso, lento e raro, sì come quello di uno stato che non avesse da compiere che pochi e infrequenti atti sia normativi che esecutivi, perché non tenuto ad adempiere un’azione di mediazione delle forze sociali , e tanto meno… un’azione continua di reformatio, di propulsione del corpo sociale”.Questo giudizio critico non impedì poi a Dossetti di ritornare in tarda età a combattere una battaglia militante a difesa dei principi costituzionali che vedeva compromessi dall’impianto presidenzialistico della proposta berlusconiana, quello sì davvero esistente con la potestà del Presidente del Consiglio di nominarsi il Governo e di sciogliere le Camere.

L’esperienza del regionalismo italiano

Venendo alle proposte di modifica del Titolo V credo che sia importante comprenderne le motivazioni anche in questo caso con un inquadramento storico, perché la storia del regionalismo in Italia è una storia molto complessa ed altalenante. Fin dalla discussione nella Costituente, dove la creazione delle Regioni fu imposta dalla Democrazia Cristiana con il parere contrario del PCI e degli eredi del notabilato pre fascista. Questa scelta aveva ragioni culturali, eredi dell’impianto sturziano sull’importanza per la vitalità democratica delle autonomie locali e sociali, ma anche una ragione politica contingente: realizzare quel pluralismo istituzionale che avrebbe impedito, in caso di vittoria delle sinistre egemonizzate dal PCI, il prevalere di pulsioni autoritarie.

Ma dopo il ’48 cambia il quadro politico. Ora, conquistato la DC il governo centrale, prevale la preoccupazione che vengano consentite al PCI posizioni di governo significative nel potere regionale e si devono aspettare 22 anni perché nel 1970 si desse attuazione alla disposizione costituzionale. Lo fece il moderato e veneto Mariano Rumor, che si impose ad un partito in parte riluttante.

Non si può dire che poi la storia del regionalismo, iniziata anche con un importante dibattito culturale e suscitando aspettative di un cambiamento positivo, sia una storia esemplare. Presto le Regioni si conformarono ai difetti dello stato centrale: ipertrofia normativa, procedure burocratiche invasive, neo centralismo regionale a danno delle autonomie locali, più amministrazione che coordinamento e programmazione. Pochissima innovazione.

Anche la stagione del “federalismo” si è conclusa con un nulla di fatto. Stagione che pure aveva generato un ampio dibattito, e diffuse attese, specie al Nord, sulla possibilità di una svolta nell’organizzazione dei poteri dello stato, fino alla modifica del titolo V della Costituzione, in senso coraggiosamente (e forse con il senno di poi imprudentemente) regionalista. La legge quadro sul federalismo si è arenata, di fronte a difficoltà tecniche e politiche: un paese con territori regionali fortemente differenziati per popolazione, grado di sviluppo e stato della finanza pubblica rende davvero difficile la pur necessaria azione per introdurre criteri di buona gestione, produzione di beni con criteri di efficienza, attribuzione di finanze legata a criteri di capacità amministrativa e capacità di produrre beni a costi giustificabili.

Infine un discredito dell’istituto regionale, con l’emergere diffuso di vicende corruttive e di atteggiamenti “castali” delle classi dirigenti regionali, con trattamenti economici al di fuori di ragionevolezza, abuso di fondi pubblici per benefit privati, leggerezza nell’amministrazione dei fondi assegnati ai gruppi regionali (episodi questi ultimi da cui è stata per la verità esente la Regione Veneto). Sul dibattito nato ora sul fatto che non si preveda l’elezione diretta dei senatori si dovrebbe un po riflettere che i vari Fiorito, il tristemente noto consigliere regionale del Lazio, hanno ricevuto il suffragio diretto con preferenza da parte degli elettori. Il metodo non fa mai di per sé la qualità.

Le modifiche proposte per il titolo V credo davvero che abbiano origine da una considerazione di questa esperienza ed in particolare dalle conseguenze pratiche delle previsioni del Titolo V introdotto nel 2001: un eccesso di conflittualità tra Stato e Regioni che ha portato di fronte alla Corte Costituzionale centinaia di procedimenti. In secondo luogo la volontà di dare un nuovo ordine ai livelli di potere locale.

In sintesi le modifiche sono le seguenti.

 

Finalmente la soppressione delle Province, nuove responsabilità per le Regioni

Si arriva (per me finalmente) alla soppressione delle Province. Cosa che è uscita dall’agenda dei mass media. Che per tanti anni avevano sparato a zero contro le Province, accusando l’incapacità della politica, inventando anche cifre spropositate sui loro costi. Perchè i 12 miliardi di euro che secondo alcuni resoconti si sarebbero risparmiati avrebbero comportato il licenziamento di tutti i dipendenti regionali e la cessazione di servizi essenziali ai cittadini, ad esempio in materia di viabilità, lavoro, istruzione, sociale. Si conclude così un’altra vicenda multi decennale: ricordiamo le battaglie del PRI del vecchio Ugo La Malfa? Il Governo con la legge Del Rio aveva già fatto tutto il possibile a legislazione vigente. Ora si può completare il processo. Le Province, che hanno sempre avuta una natura più amministrativa che di rappresentanza politica, escono dal novero degli enti costituzionali. Spetterà alle singole Regioni decidere come distribuire ora i poteri in capo alle Province e in quale forme, se lo riterranno necessario, individuare un nuovo ente intermedio. Finalmente si esce da una uniformità, risalente addirittura all’era napoleonica, in cui venivano trattate allo stesso modo Regioni con dieci milioni di votanti e Regioni con 300.000 abitanti. Si vedrà la capacità innovativa delle Regioni, se saranno capaci di fare il disastroso capolavoro della Sardegna (8 province in una regione di 1,6 milioni di abitanti), o di rinchiudersi in un conservatorismo inefficiente mantenendo in vita tutte le ex province o se saranno capaci di accettare la sfida, innovando profondamente l’articolazione del potere sub regionale secondo principi di efficienza e di appropriatezza.

 

Una più chiara distinzione tra ciò che fa lo Stato e quello che fanno le Regioni

Si interviene nella distribuzione dei poteri tra Regioni e Stato, modificando la situazione creatasi con le modifiche del titolo V del 2001 (nuova art. 117). E’ la parte che è stata fortemente criticata dal fronte del No, parlando di un neo centralismo. Non c’è dubbio che sia così, ma bisogna chiedersi se sia un bene o un male. Perchè come detto la distinzione dell’attuale Titolo V tra i compiti dello Stato e quelli delle Regioni in un regime di legislazione concorrente, in cui allo Stato spettavano i principi generali ed alle Regioni la legislazione di dettaglio, ha dato origine ad un enorme contenzioso, assegnando così di fatto alla Corte Costituzionale un ruolo eccessivo di interpretazione, non sempre univoca. Il nuovo testo individua un regime più semplice e più chiaro: si elencano con precisione le competenze statali, riportando in capo allo Stato materie che penso nessuno possa contestare sia bene che restino a quel livello, come quelle riguardanti le infrastrutture strategiche, il commercio con l’estero, la regolamentazione delle professioni e da una più precisa definizione delle diverse materie. Alle Regioni compete ogni materia non espressamente riservata allo Stato. Una ripartizione più chiara ed equilibrata delle competenze: ognuno sa con maggiore chiarezza quello che deve fare. Ricordo poi che oltre all’assetto giuridico spesso teorico c’è la realtà della durezza dei numeri. Se guardiamo i bilanci delle Regioni ci accorgiamo che l’80% delle spese sono date dalla sanità ed un ulteriore 10% dal trasporto pubblico locale. Per tutte le altre competenze resta un limitato 10%.

 

Una ragionevole clausola di supremazia

Un’altra norma che viene contestata è l’introduzione di un principio di supremazia dello Stato (art. 117 4° comma): su proposta del Governo la legge dello Stato può intervenire in materia non riservata alla competenza esclusiva dello Stato quando lo richieda la tutela della unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale. Anche qui: è così sbagliata o è una norma di buon senso? Perché l’astrattezza della legge non può prevedere tutte le situazioni straordinarie che possono realizzarsi. Norme di questo tipo sono presenti in tutti gli ordinamenti federali, ad esempio c’è nella costituzione tedesca e soprattutto non è così distante da ciò che avviene oggi. Perché nei fatti in questi anni nei conflitti Stato Regione la Corte Costituzionale è più volta intervenuta con modalità interpretativa che hanno ridotto la portata della legislazione concorrente a favore della tutela di un più generale interesse nazionale.

 

Nuove possibilità per l’autonomia differenziata

Se queste sono le innovazioni che tendono a limitare le competenze regionali (rispetto al nuovo titolo V, non certo rispetto al testo originario del 1948) vi sono poi quelle che invece le rafforzano. Il terzo comma dell’art. 116 prevede che le Regioni che sono in equilibrio di bilancio possano contrattare con lo Stato forme più ampie di autonomia in materie molto rilevanti: politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione professionale, commercio con l’estero, governo del territorio. Viene perciò parecchio rafforzata la previsione già contenuta nell’attuale testo costituzionale di una possibile autonomia differenziata, che per la verità nessuna Regione ha colto come occasione, anche quelle a guida leghista, più critiche verso il centralismo statale.

 

Autonomie regionali e locali che partecipano al potere legislativo

Vi è poi naturalmente la previsione di un Senato delle Autonomie. Le Regioni, insieme ad una rappresentanza dei Comuni entrano direttamente nel processo legislativo nelle materie che le riguardano. I critici mettono tra parentesi questa previsione, soffermandosi piuttosto sul problema delle modalità di elezione del Senato. Ma passare da una fragile Conferenza Stato Regioni ad una compartecipazione nel processo legislativo è una vera rivoluzione, almeno potenzialmente. Anche qui: le norme offrono nuove strade, dipende dai protagonisti la capacità di percorrerle. Se le rappresentanze regionali saranno costituite da rappresentanze deboli e schiacciate sulla logica dell’appartenenza partitica poco si combinerà. Se verranno fatte scelte di qualità, mandando personale politico esperto ed autorevole, con la coscienza di voler fare gli interessi del proprio territorio e con uno spirito autenticamente regionalistico cambierà la produzione legislativa. Le Regioni poi potranno nominare 2 componenti della Corte Costituzionale, altro elemento importante, perché se le Regioni si accorderanno sui nominativi non in base ad equilibri politici ma individuando nominativi di costituzionalisti di consolidata cultura autonomistica molto si potrà influire sulle sentenze della Corte in materia.

 

Problemi irrisolti

Poi restano i problemi irrisolti, in primis la questione delle Regioni a statuto speciale. Le ragioni storiche che le hanno fatte prevedere nel 1947 sono in gran parte superate. Allora si dovette affrontare la questione delle minoranze linguistiche dell’Alto Adige con un conflitto complicato con l’Austria, che fu risolto con un trattato internazionale. La questione attrasse la specialità della piccola Regione della Val d’Aosta, dove pure esisteva la minoranza di lingua francese. Vi era poi da combattere le tendenze separatiste della Sicilia, che avevano parecchio consenso nell’isola e qualche ascoltatore attento negli Stati Uniti. Venne così la specialità della Sicilia, a cui si accompagnò in ragione della insularità la Sardegna. Infine la peculiare situazione del Friuli Venezia Giulia portò più tardi a prevedere anche per essa la specialità, in ragione dei prezzi pagati con i trattati di pace e di collocazione geografica, sul crinale della divisone tra Oriente ed Occidente, che aveva portato a subire pesantissime servitù militari. Ora le modifiche costituzionali non risolvono per nulla questo problema, semmai acuiscono le differenze, perché le Regioni a statuto speciale non sono soggette alle norme negative sulle competenze riportate allo Stato, mentre possono usufruire di quelle positive in materia di rafforzamento della autonomia differenziata. Però è chiaro che qui il problema non è tecnico ma deve fare i conti con l ‘aridità dei numeri. Non è mai esistita in Parlamento una maggioranza numerica capace di toccare la specialità. C’è solo la debole previsione di una revisione degli Statuti, che può però avvenire solo con il consenso delle Regioni interessate. Si sarebbe poi ragionevolmente dovuto por mano ad una ridefinizione dei confini delle regioni, riducendone il numero attraverso l’accorpamento delle più piccole, ma anche qui quali maggioranze erano in grado di votare una proposta di questo genere?

 

Poi dipenderà dalla qualità del paese…

Il mio giudizio è che i cambiamenti del titolo V siano cambiamenti positivi. Una razionalizzazione del potere locale, una chiarezza maggiore nella divisione delle competenze tra Stato e Regioni riportando allo Stato competenze indubbiamente di interesse statale, nuovi possibili spazi per ampliare l’autonomia regionali per le Regioni più efficienti ed innovative ed infine un Senato con cui le autonomie locali possono partecipare al processo legislativo.

Decideranno gli italiani sulle modifiche. Mi auguro tutti valutando con quell’atteggiamento “moderato ed equo” di cui ci aveva parlato Giuseppe Dossetti. E con lo spirito con cui Paolo Pombeni conclude il bel libro sulla Costituzione che ho citato: “se quel testo sarà capace di portare frutti positivi dipenderà dalla qualità del paese e non dalla maggiore o minore perfezione delle norme che sono state scritte. In fondo quelle si possono sempre interpretare o cambiare. Con la qualità del paese la faccenda è assai più complicata, per cui sarebbe meglio lavorare a migliorare quella che perdersi a disquisire sulla democrazia perfetta”.

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